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13 maggio 2010
Richiesta

 

Mi è stato richiesto di poter accedere alla pratica biennale gratuita presso la mia farmacia, per il conseguimento della idoneità professionale. Come mi devo comportare per ottemperare alla
richiesta?

Consulenza

Come più volte detto, quando non sia possibile essere assunti, per potere svolgere la pratica professionale biennale ai fini dell’ottenimento dell’idoneità alla titolarità, si può optare per il volontariato nell’interesse stesso del tirocinante. Il praticantato svolto sottoforma di volontariato differisce da quello svolto come dipendente dal fatto che non vi è retribuzione né vi sono obblighi di subordinazione gerarchica. Si allega, a questo proposito, il parere dell’Ispettorato del lavoro di Bologna del 1995. Si riportano inoltre, per esteso, i commi 8, 9 e 10 dell’art. 12 della legge 475/1968 che trattano delle modalità di ottenimento dell’idoneità alla titolarità. “Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità
sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale”. Si suggerisce di inviare all’Ufficio Farmaceutico della propria Asl, le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio della pratica professionale (a tirocinio terminato quella di effettiva cessazione), accompagnate da una dichiarazione del praticante che intende svolgere la pratica sottoforma di volontariato rinunciando alla retribuzione in quanto l’attività, prevista dalla legge, è svolta nel proprio esclusivo interesse. Qualora queste modalità non fossero accettate, si suggerisce di esibire copia del parere allegato. In caso ancora di diniego occorrerà procedere per vie legali.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ispettorato del Lavoro di Bologna. Circolare del 11/01/1995

Pratica professionale dei farmacisti

Con riferimento alla nota citata, con la quale si pone quesito in ordine alla natura giuridica della pratica professionale della durata di almeno 2 anni, che deve essere certificata dall’U.S.L. competente al farmacista iscritto all’albo professionale, ai fini della normativa indicata in oggetto, si comunica che qualora la prestazione svolta presso la farmacia interessata abbia solo natura di volontariato, finalizzato ai fini di cui si tratta, non sia retribuita, non vi siano vincoli di presenza e di orario di lavoro, e vi sia mancanza assoluta della subordinazione gerarchica che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, nessun obbligo tipico della legislazione sociale appare applicabile e, in particolare, per quanto riguarda le assicurazioni sociali obbligatorie, poiché non si dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. Viceversa, se tali obblighi sono presenti, non si potrà più parlare di mero “praticantato”, ma di lavoro subordinato, con la conseguenza che troveranno applicazione tutte le norme vigenti a tutela di tale tipo di rapporto.

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