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POMATA DI TESTOSTERONE
Posso allestire una preparazione a base di testosterone propionato al 2% in vaselina bianca per una donna? Sicuramente il testosterone rientra tra le sostanze assoggettate alla legge anti doping. Rientra anche nella legge n. 94 dell'8/04/1998, essendo il testosterone utilizzato per un uso diverso da quello registrato dal ministero?.
Rientrando il testosterone tra le sostanze assoggettate alla legge anti doping, la tua preparazione può essere allestita solo dietro presentazione di ricetta medica di tipo non ripetibile. Infatti non ci sono in commercio specialità medicinali corrispondenti al tuo preparato né la Farmacopea XI ed. riporta la preparazione di testosterone per uso topico che è invece presente nel formulario tedesco, testo non considerato "ufficiale", come "testosterone propionato crema idrofila" impiegato in ginecologia.
Per valutare se tale sostanza rientra anche nella legge n. 94 dell'8/4/1998 è necessario che il medico ti riferisca l'indicazione terapeutica a cui tale preparazione è destinata; nel caso in cui tale indicazione fosse indifferente da quella prevista per i medicinali industriali autorizzati in Italia o in Europa a base dello stesso principio attivo, la suddetta legge stabilisce quanto segue:
Art. 5 comma 3 " Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento ai dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato."
Art. 5 comma 4. "Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178" secondo il quale il Ministero della sanità può vietare la utilizzazione dei medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.