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09 aprile 2018
Richiesta

Sono assegnataria di nuova sede insieme ad altri due colleghi. Non abbiamo intenzione di fare galenica, preferiamo dedicare il poco spazio per servizi di autoanalisi. Le strumentazioni obbligatorie della tab 6 sottintendono anche l’obbligo di banco lavoro o cappa? Mi spiego meglio: potremmo pensare di avere le strumentazioni obbligatorie senza uno spazio dedicato alla galenica che appunto non eserciteremo?

Consulenza

Tutte le farmacie aperte al pubblico devono disporre di un’area destinata al laboratorio galenico la cui idoneità è stabilita con l’autorizzazione all’apertura della farmacia. Tale area da destinare al laboratorio galenico può essere separata o separabile, in questo caso l’attività di preparazione può avvenire anche negli orari di apertura della farmacia, o-se non separabile- l’allestimento avverrà durante gli orari di chiusura della farmacia, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali l’attività di preparazione dei medicinali può avvenire durante l’apertura della farmacia.
Le Norme di Buona Preparazione prevedono alcuni accorgimenti di carattere generale, come pareti e soffitto tinteggiati con pitture che sopportino il lavaggio e l’eventuale sanitizzazione, ma non sono richieste piastrelle o altri particolari rivestimenti per il locale del laboratorio galenico. Se richiesto dalla preparazione, luce solare, umidità, temperatura e ventilazione devono poter essere controllate. Si deve disporre di un piano di lavoro di materiale inerte, di facile pulizia e sanitizzazione; quindi qualsiasi materiale rispondente a queste caratteristiche è idoneo.
Può, inoltre, essere utile, ma non è obbligatorio, che il banco di lavoro sia provvisto di bordo antigocciolamento o sia spostabile su ruote, che il battiscopa sia arrotondato o che gli angoli siano smussati, eccetera. è ovvio che l’area, le dotazioni e le attrezzature del laboratorio galenico sono direttamente correlate al tipo e alla quantità dei preparati allestiti, fatti salve le attrezzature previste come obbligatorie dalla Tabella N. 6 della Farmacopea Ufficiale Italiana XII edizione; tale concetto è peraltro attestato dalle Norme di Buona Preparazione che prevedono la possibilità di applicare procedure semplificate qualora la farmacia non esegua preparati sterili, antitumorali e radiofarmaci, a condizione, comunque, di essere in grado di “tracciare” l’intero processo di allestimento, dall'origine e qualità delle materie prime acquistate sino alla consegna al pubblico e al termine del periodo di validità assegnato al preparato.
A dare concretezza a questo concetto è il DM 18/11/2003 nel quale sono dettate precise norme relativamente alle “procedure semplificate” e per quanto non espressamente definito si richiamano all'applicazione delle Norme di Buona Preparazione.
Avv. Paolo Leopardi

AFK
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