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Plurititolarità di una S.n.c
Sono socio al 50% con mia sorella di una farmacia S.n.c. . Gradirei sapere, alla luce del decreto Bersani, quante farmacie potremmo in teoria detenere ancora sempre come farmacia S.n.c. Inoltre il socio può svolgere il ruolo di informatore farmaceutico?
La modifica introdotta alla disciplina della titolarità della farmacia privata si sostanzia in due elementi principali: la possibilità che una società possa essere titolare fino a 4 farmacie all'interno della provincia in cui la società ha la propria sede e la possibilità per i farmacisti di essere soci in innumerevoli farmacie anche con sedi in province diverse.
Esemplificando: la farmacia Alfa S.n.c. con sede in Roma può essere titolare sino a 4 quattro farmacie nella provincia di Roma e nulla più ma il dr. Rossi, socio della farmacia Alfa S.n.c. può essere socio in un numero illimitato di farmacie anche al di fuori della provincia. Unico limite è che il socio rivesta la posizione di direttore responsabile in una sola di esse. In poche parole il decreto "Bersani" ha introdotto un principio di pluripartecipazione con unidirezione.
Rimane l'incompatibilità sancita dall'articolo 8 della Legge 362/1991 tra la posizione di socio è quella di informatore scientifico del solo farmaco (farmaco, otc, omeopatia).