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PLURIPARTECIPAZIONE
E' corretto dal punto di vista legislativo che 2 farmacisti siano entrambi gli unici soci di 2 società titolari di 2 farmacie?
Società "A" sas : Dott. Bianchi (socio accomandatario e direttore) e Dott. Rossi socio accomandante.
Società "B" sas : Dott. Rossi (socio accomandante e direttore ) e Dott. Bianchi socio accomandatario.
La direzione professionale di una farmacia, costituita come società speziale, è incompatibile con una pluripartecipazione in altre società speziali titolari di farmacie ?
La nuova disciplina sulla titolarità della farmacia esercitata in forma societaria ha introdotto il principio giuridico della pluripartecipazione con unidirezione.
Ne consegue che una società farmacia può ora essere titolare sino a 4 farmacie nella provincia in cui la farmacia ha la propria sede. Tuttavia decadendo l'incompatibilità tra la figura del socio di società titolare e quella di socio in altra società titolare, ne discende che un farmacista può essere contemporaneamente socio in innumerevoli società titolari di farmacia (anche in province diverse) purchè, per il principio di responsabilità della conduzione dell'esercizio, sia direttore in una sola di esse.
Deve essere superato con un'interpretazione analogica della norma e con un'interpretazione di tipo logico (evidentemente trattasi di un errore del legislatore distratto) il principio statuito dall'ancora vigente articolo 8 Legge 362/1991, secondo il quale la posizione di socio è incompatibile con quella di direttore di farmacia. Una simile interpretazione renderebbe de facto impraticabile ciò che invece la legge ha statuito, cioè a dire la pluripartecipazione. L'incompatibilità ex articolo 8, laddove si parla di "direttore di altra farmacia", per dottrina già accreditata deve essere riferita al direttore sostituto nelle sole ipotesi di cui al successivo articolo 11 e non al direttore socio.