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17 giugno 2024
Richiesta

Devo assumere una nuova farmacista inquadrata al primo livello farmacista collaboratore a tempo indeterminato. Per quanto riguarda i permessi retribuiti, nei primi tre anni di assunzione ha diritto a 32 ore, per le ulteriori 40 ore ne avrà diritto dopo che sono trascorsi 3 anni dall’assunzione ridotti al 50%. Vorrei sapere se è esatta l’interpretazione che ho dato al contratto.

Consulenza

A seguito di rinnovo CCNL, nei confronti di tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre, fatta salva la fruizione delle ore di permesso spettanti per le ex festività (32 ore), le ulteriori 40 ore annuali di permesso retribuito previste dal CCNL saranno riconosciute in misura pari al:
50% decorsi 3 anni dall’assunzione;
100% decorsi 6 anni dall’assunzione.
In merito al calcolo degli anni di servizio sarà considerato anche il servizio prestato presso altre farmacie, da documentarsi per iscritto all’atto dell’assunzione a pena di decadenza.
Perciò, se il dipendente fornisce, all’atto dell’assunzione, documentazione idonea (es. stato di servizio) dal quale si evincono gli anni di servizio svolti con la qualifica di farmacista anche presso altri datori di lavoro il nuovo datore di lavoro dovrà considerare anche tali periodi ai fini della corretta maturazione dei permessi. Diversamente, le 40 ore annuali, matureranno al 50% decorsi 3 anni dall’assunzione e al 100% decorsi 6 anni.

Studio Brunello

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