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01 aprile 2008
Richiesta

Sono titolare di farmacia in impresa familiare con mia figlia, vorrei trasferire la titolarità a quest'ultima, che attualmente è idonea, prima che intervengano i preannunciati cambiamenti normativi. Vorrei creare le premesse per facilitare la successione in vista del momento in cui deciderò di ritirarmi definitivamente.

Consulenza

Il problema del passaggio generazionale della farmacia si presta a soluzioni molteplici, che ben tuttavia non possono prescindere da una valutazione specifica del caso di specie, appare quindi riduttivo risolvere o tentare di risolvere o consigliare con una consulenza a distanza. Assicuro pertanto piena disponibilità per una valutazione più approfondita.
Mi permetto unicamente di sintetizzare le tre soluzioni più appropriate:
Cessione a titolo oneroso: mi appare la soluzione meno conveniente per il cospicuo carico finanziario in capo all'acquirente figlia (ricorso ad un finanziamento che allo stato dell'arte appare gravato da un costo del denaro non indifferente, con evidente impossibilità della farmacia di remunerare il capitale preso a prestito), e per il carico fiscale a carico del genitore cedente (imposta del 40% circa sulla plusvalenza realizzata, previa visione dei bilanci della farmacia).
Donazione modale: la donazione modale può avere anche per oggetto a norma dell'articolo 772 c.c, ed è questo il caso più frequente nella realtà della farmacia, l'esecuzione di più prestazioni economiche che si seguono nel tempo: si è in presenza in tal caso, non di una pluralità di donazioni, ma di una liberalità unica con modalità di esecuzione periodica, e il credito del donante alle singole prestazioni sorge nel momento di perfezionamento del contratto (atto notarile).
Il tipico caso di donazione modale di farmacia con prestazioni periodiche è espressamente previsto dalla legge in materia di rendita vitalizia: la rendita vitalizia, come chiarisce il 2° comma dell'art. 1872 c.c. può essere costituita anche per donazione.
Ciò che contraddistingue la donazione modale nel caso della corresponsione di una rendita al genitore è proprio la previsione ex articolo 793 " entro i limiti del valore della cosa donata". Nella donazione modale la corresponsione del vitalizio si fermerebbe al contrario alla corresponsione dei 1.000.000 di € (entro i limiti del valore della cosa donata) e quindi anche prima della morte del donante.
La donazione modale, come la donazione semplice, si estingue con la morte del donante, salvo però che dall'atto risulti una diversa volontà.
Secondo i principi generali la donazione modale è soggetta alle disposizioni sulla "collazione" e può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
La collazione, lo ricordiamo è quell'istituto che presuppone che se il "de cuius" in vita ha fatto delle donazioni ai figli, ai loro discendenti o al coniuge , egli donando, non abbia voluto alterare il trattamento stabilito per legge in caso di successione, ma soltanto attribuire loro un anticipo sulla futura successione; perciò i beni donati devono essere ricompresi nella massa attiva del patrimonio ereditario per essere divisi tra i coeredi in proporzione alle quote spettanti e nel caso di donazione modale il vitalizio corrisposto dovrà nel suddetto conteggio essere sottratto.
Va da se che l'istituto deve essere correttamente valutato se la dottoressa avesse altri figlioli oltre la figlia farmacista.
La donazione di farmacia infatti fatta ad un solo congiunto, essendo normalmente il valore in gioco assai elevato, deve essere ben valutata in presenza di più eredi o di patrimonio ereditario non capiente, al fine di evitare possibili conflitti e fastidiosi aggiustamenti in sede successoria.
Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini delle imposte indirette (per le imposte dirette non sussiste alcuna imposizione da plusvalenza) in seguito alla soppressione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni (art. 13 comma 1° Legge 18.10.01 n° 383), per le donazioni fatte a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al 4° grado non è dovuta alcuna imposta, anche a seguito della parziale reintroduzione con la finanziaria del 2007 essendo i valori di franchigia assai elevati e non contemplando la voce avviamento.
Conferimento neutrale: è la soluzione che mi sembra più praticabile, in poche parole la dottoressa conferisce la farmacia in una Società personale e la figlia collaboratrice il credito che vanta ex art. 220 bis del codice civile. Si realizza una società tra le due e successivamente si programma una scaglionata cessione di partecipazioni sino alla cessione totale dell'azienda alla figlia farmacista.

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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