Utifar
Part-time in tempi di crisi
Sono titolare di farmacia ed ho alle mie dipendenze un commesso e due farmaciste, tutti e tre assunti a tempo pieno. In seguito ad un calo del lavoro con conseguente riduzione del fatturato (documentabilissima), mi vedo costretta a ridurre il personale. Non volendo licenziare il commesso per varie motivazioni, avrei pensato di passare a part-time le due farmaciste, ma il mio consulente dice che non posso perché il part-time devono essere le due farmaciste a chiederlo mentre io posso solo licenziare l'ultima assunta, soluzione che a me non sta bene. Possibile che non ci siano soluzioni diverse per arrivare al part-time? In caso di licenziamento, quanto tempo prima posso dare il preavviso, sempre con la motivazione della riduzione del fatturato?
Corrette sono le risposte date dal suo consulente. La flessione dell'attività lavorativa può determinare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, come espressamente previsto dall'art. 3 della legge 604/1966, per fatti inerenti "all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa". Non vi sono criteri di scelta cui il datore di lavoro deve attenersi (come invece nel caso di licenziamenti collettivi), tuttavia egli dovrà dimostrare il nesso di causalità tra la crisi aziendale addotta a sostegno del licenziamento, ed il licenziamento stesso. A nostro avviso, in sede di una trattativa individuale, il datore di lavoro può richiedere una riduzione della prestazione lavorativa al proprio dipendente, soprattutto se legata ad una contrazione del fatturato, anche se non definitiva, magari a tempo determinato. Di certo il rifiuto del lavoratore a tale richiesta non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il preavviso di licenziamento deve rispettare i termini fissati dal CCNL.
Studio Associato Brunello & Partner