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OSTACOLI AL SUSSIDIO
Sono titolare di farmacia rurale, sono sempre stato sussidiato, poi nel 2018 mi sono dimenticato di compilare la domanda e quindi per il biennio 2018-2019 ho perso le agevolazioni. Quest'anno, ho fatto la domanda, ma incontro questo ostacolo, mentre in passato andavo personalmente in comune e mi davano il cartaceo del numero di abitanti presenti nell’agglomerato urbano, ora è il comune che deve trasmettere il dato direttamente in Asl, ma, il personale del comune è tutto cambiato, quindi loro mandano il numero totale degli abitanti che è maggiore di 3000 e questo non mi da diritto a rientrare tra le sussidiate. Ho mandato Pec sia in Asl che comune, per rettificare il dato, ma tutto tace. Temo che l’ostacolo sia che la persona incaricata del comune è ignorante e presuntuosa (ho già avuto problemi in passato) e al telefono mi aveva detto che non sapeva come quantificare il numero di abitanti dell’agglomerato urbano.
Il Consiglio dell’Asl si è già riunito e si è espresso negativamente, tuttavia sono certo di poter rientrare tra gli aventi diritto. Potete darmi un consiglio?
Purtroppo, la fattispecie rappresentata si verifica spesso attesa la difficoltà e l'ignoranza di taluni funzionari comunali.
La giurisprudenza è assai consolidata in relazione alle modalità di quantificazione dei residenti: - l’irrilevanza del "bacino d’utenza dell’esercizio farmaceutico" ai fini dell’applicazione della normativa de qua, dovendosi ritenere che l’unico parametro da utilizzare è quello della "popolazione residente" nella località di ubicazione della farmacia, anche al fine di evitare di far entrare nel circuito ermeneutico il concetto di "popolazione prevista nella pianta organica" che l’articolo unico della l. 5 marzo 1973, n. 40 ha voluto espressamente escludere in relazione all’ipotesi in esame (Cons Stato, III Sez. 21/12/2011, n. 6779);
- al Comune non è consentito modificare la delimitazione ISTAT delle località abitate, ...il Sindaco, nel certificare i dati aggiornati della popolazione residente, debba tener conto delle delimitazioni territoriali esistenti ai fini del censimento ISTAT (Cons. Stato, III Sez., 22/3/2013).
Allo stato, tuttavia, qualora l'interessato abbia i requisiti dovrebbe proporre un atto d'intervento nel procedimento instaurato dall'ASL competente al fine di richiedere un provvedimento di rettifica in autotutela ovvero, qualora non vi fosse più detta possibilità impugnare innanzi al TAR competente il provvedimento della ASL.
Avv. Paolo Leopardi