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13 maggio 2010
Richiesta

 

Chiedo se per la prescrizione di ossigeno in campo veterinario sia necessaria la RMS a ricalco in triplice copia? Vige la medesima procedura sia per gli animali da compagnia, sia per quelli da reddito?

Consulenza

L’art. 6, comma 4-bis del d.lgs 219/2006 (Codice dei medicinali per uso umano, nel testo modificato) prevede che anche ai gas medicinali si applichino le proprie disposizioni con ciò affermando che anche per questa tipologia di medicinali (Ossigeno terapeutico compreso) è necessaria l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC). Nel S.O. n. 5 della G.U. n. 4 del 7.1.2010 sono stati pubblicati i comunicati AIFA relativi al rilascio delle varie AIC per l’Ossigeno Terapeutico (ad uso umano). Tra queste ve ne sono alcune che prevedono modalità di dispensazione con ricetta limitativa ovvero ne prevedono l’utilizzo solo in determinate strutture o da determinati medici. Come è noto è possibile l’utilizzo (in deroga) di medicinali autorizzati per l’uso umano anche in campo veterinario, in base alle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs 193/2006 (Codice dei medicinali per uso veterinario). L’art. 10 del d.lgs 193/2006 tratta in particolare dell’utilizzo in deroga di medicinali autorizzati per l’uso umano su animali non destinati alla produzione di alimenti e prevede (art. 1, comma 1, lettera b), punto 1) per la loro dispensazione, la presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in copia unica. L’art. 11 del d.lgs 193/2006 tratta in particolare dell’uso in deroga di medicinali autorizzati per l’uso umano su animali destinati alla produzione di alimenti. In questo caso il regime di dispensazione è desumibile all’art. 76, commi 7 e 3 del d.lgs 193/2006, laddove si dispone che si utilizzi la ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile anche per le deroghe di cui all’art. 11. In pratica l’ossigeno terapeutico autorizzato per l’uso umano, che non richiede ricetta limitativa, è prescrivibile in campo veterinario con ricetta non ripetibile in copia unica quando destinato ad animali non produttori di alimenti (equidi compresi se non allevati a questo scopo), invece se destinato ad animali produttori di alimenti richiede ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia. Infine, e questo riguarda l’ossigeno terapeutico autorizzato per l’uso umano dispensabile con ricetta limitativa, l’art. 84, comma 6, d.lgs 193/2006 prevede: “Alle strutture veterinarie di cui al comma 1 per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali  medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4, secondo le modalità ivi previste... omissis... Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente comma gli antibatterici”.

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