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15 settembre 2010
Richiesta

Chiedo una consulenza per quanto concerne la terapia dell’ossigeno. Vorrei sapere quali  documentazioni e certificazioni di responsabilità devo richiedere per la fornitura del servizio.

Consulenza

Dal 1° gennaio 2010 l’ossigeno terapeutico è soggetto ad Autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.) come qualsiasi altro medicinale prodotto industrialmente. Di conseguenza le bombole ed il contenuto di ossigeno formano un corpo unico ai fini dell’A.I.C. Il fornitore dell’ossigeno pertanto mette in circolazione le bombole sigillate e riempite sotto la propria responsabilità. Viene meno quindi, a mio avviso, la procedura, seguita fino all’anno scorso, in base alla quale le farmacie erano proprietarie delle bombole che facevano riempire dai rivenditori di ossigeno. Nel caso da lei prospettato, sembra di comprendere che l’attuale fornitore sia autorizzato alla distribuzione di bombole contenenti ossigeno terapeutico che però debbono essere consegnate all’utilizzatore (ammalato, ospedale, infermerie di aziende ecc.) sulla base di una prescrizione medica o, come in questo caso, di una richiesta del medico di fabbrica. La richiesta viene quindi evasa dalla farmacia che incarica la ditta fornitrice dell’ossigeno a consegnare direttamente le bombole all’utilizzatore che, in questo caso, è l’azienda meccanica. Tale procedura è legittimata dal comma 6 dell’art. 100 del decreto legislativo 219/2006.

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ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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