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30 giugno 2007
Richiesta

Sono titolare di una farmacia rurale ed unica in un comune di 3500 abitanti e per poter venire incontro alle esigenze della popolazione apro la mia farmacia per più delle 36 ore settimanali previste dalla legge regionale. E' possibile fare questo? Può il servizio farmaceutico impedirmi di offrire questo servizio importante per la popolazione? Quali provvedimenti e quali sanzioni sono previste nel caso del mancato rispetto degli orari?

Consulenza

E' semmai la riduzione dell'orario di apertura della farmacia che configura l'ipotesi del reato di "interruzione di pubblico servizio" (art. 340 c.p.).
Peraltro trattandosi di farmacia unica nel comune appare molto arduo anche ravvisare una violazione di ordine deontologico nei confronti di colleghi.
Gli orari di apertura e chiusura delle farmacie sono determinati dall'Ufficio farmaceutico della ASL (legge regionale 12/1984 art. 16) mediante apposito atto decisionale secondo quanto disposto dalla normativa regionale in materia.
Di conseguenza il mancato rispetto degli orari di chiusura da parte della farmacia potrebbe essere ritenuto una irregolarità nel servizio, soggetto a diffida.
Occorre inoltre ricordare che l'attuale tendenza (vedi le prese di posizione dell'Antitrust) è quella di favorire l'incremento degli orari di apertura delle farmacie (come pure permettere la rinuncia alle ferie) a tutto vantaggio della popolazione.

AFK
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