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01 marzo 2009
Richiesta

Il comune dove risiede la farmacia che rappresento, nell'ordinanza per i turni settimanali, suddivisi con altre tre farmacie, indica un orario di apertura mattutino e uno serale di chiusura, mentre lascia libero l'orario pomeridiano, indicando però un massimo di 7,5 ore giornaliere.
Può il comune imporre tale tetto?
Posso richiedere invece 8 ore di apertura giornaliera, visto che le 2 collaboratrici in part-time sono assunte con contratto di 4 ore, che si suddividono tra la mattina ed il pomeriggio?

Consulenza

I Comuni, nell'emanare le proprie ordinanze in materia di orari di apertura e chiusura delle farmacie (nonché di turni e ferie) devono rispettare i confini posti dall'apposita normativa regionale.
Con le modifiche introdotte alla legge regione Toscana 25 Febbraio 2000, n. 16, dalla Legge N. 36 del 28.6.2007, la disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali è di competenza del comune (art. 14, comma 1, lettera g - legge 16/2000 modificata) nei limiti imposti dagli artt. 25 e 26 della legge 16/2000 nel testo modificato che qui si riportano:
Sostituzione dell'articolo 25 della L. regionale 16/2000
1. L'articolo 25 della L.R. 16/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni
1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni delle farmacie di cui all'articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL.
2. è facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.
3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni."
Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 16/2000
1. L'articolo 26 della L.R. 16/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 Orario di apertura delle farmacie
1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l'obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l'orario di apertura del centro ove sono ubicate."
Se la farmacia di cui lei è direttore è una farmacia urbana, in base all'art. 26 comma 1, l'orario di apertura dell'ordinanza non è conforme alla norma regionale che impone un orario settimanale non inferiore a quaranta ore. Se invece si tratta di farmacia rurale, l'orario previsto dall'ordinanza rientra nei limiti stabiliti al comma 2. In questo caso nulla vieta che il comune possa modificare l'ordinanza in base a quanto disposto all'art. 25, comma 2: "è facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico", secondo le modalità previste al comma 1: "... sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL."

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