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03 maggio 2012
Richiesta

Ho intenzione di prolungare l’orario giornaliero di apertura della farmacia. Inoltre aprirei anche il sabato che al momento è giorno di chiusura della farmacia. Comincerei con il nuovo orario da Aprile e la mia farmacia è situata in Sicilia. è un comportamento legale?

Consulenza

In tema di liberalizzazione degli orari di apertura delle farmacie si veda sul sito di UTIFAR, (sezione comunicati), il comunicato del 15 marzo 2012, corredato di una mia nota. Nella nota è precisato che: “…Si potrà pertanto tenere aperta la farmacia per un orario settimanale inferiore a quello stabilito dal sindaco ma non inferiore a quello previsto dalla legge regionale come pure non si potrà protrarre l’orario di apertura oltre il limite massimo regio- nale, laddove esistente. Quando poi le leggi regionali stabiliscono l’obbligo di chiusura nei giorni festivi e per una o metà giornata in giorno feriale, tale obbligo non potrà essere disatteso”. La Legge Regione Sicilia 5 luglio 1978, n. 15: “Disciplina delle ferie e dell’orario dei turni delle farmacie” nel testo coordinato (aggiornato al Decr. Ass. Sanità 18/11/94) che qui si allega, all’art. 2 prevede che: “Nei giorni feriali le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di non meno di sette ore e mezza e non più di otto ore diurne, suddivise in due periodi dal l’intervallo per riposo pomeridiano. Nei giorni feriali le farmacie rurali della Regione restano aperte per la durata complessiva di sette ore diurne, suddivise in due periodi dall’intervallo per riposo pomeridiano”. Inoltre gli artt. 3 e 4 della Legge in argomento prevedono rispettivamente: “Art. 3 - Le farmacie urbane e rurali, non di turno, rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali. Art. 4 - Le farmacie urbane e rurali non di turno, rimangono chiuse per riposo una giornata infrasettimanale da determinarsi dal medico provinciale su proposta degli ordini provinciali dei farmacisti”. Per quanto riportato, salvo future modifiche al c.d. decreto liberaliz- zazioni (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27) o alla legge regionale vigente, non è possibile estendere l’orario di apertura delle farmacie oltre le otto ore giornaliere né rinun- ciare al giorno di chiusura infrasettimanale. Al momento però, forse per il mancato approfondimento del rapporto giuridico tra legge dello stato e leggi regionali riguardanti le materie liberalizzate, Regioni ed Asl tendono a sottovalutare la portata delle leggi regionali citate. In teoria è pertanto possibile una opposizione da parte di altre farmacie.

Prof. Maurizio Cini

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