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20 gennaio 2011
Richiesta

Desidero sapere se una parafarmacia può acquistare, detenere e dispensare specialità omeopatiche, classificate come rimedio omeopatico specifico, specialità ad uso umano in varie forme farmaceutiche sia iniettabili sia ad uso orale che dovrebbero essere dispensate in farmacia solo dietro presentazione di ricetta medica, pertanto, dovrebbero essere assimilabili ai farmaci allopatici tradizionali in fascia C, vendibili con obbligo di ricetta medica. Nella mia città è presente una parafarmacia che dispensa ogni tipo di specialità omeopatica in quanto ha anche una discutibile e singolare forma di collaborazione con alcuni medici prescrittori, pertanto vorrei sapere se tale comportamento è legittimo e, nel caso sia illegittimo, quali illeciti sono commessi nonché quali sanzioni amministrative/penali sarebbero indicate a tutela del legittimo canale farmacia.

Consulenza

Il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale», cioé il c.d. decreto Bersani, all’art. 5 (Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci) prevede che gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*), possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 8 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio (*) d) esercizi di vicinato; e) medie strutture di vendita; f) grandi strutture di vendita Si ricorda che i prodotti medicinali omeopatici attualmente in commercio in Italia sono ancora privi di AIC (proroga fino al 31 dicembre 2015) e sono erogabili in assenza di ricetta medica in quanto per essi non è previsto il regime di dispensazione. Pertanto non si rileva nulla di irregolare anche nel fatto che medicinali che non richiedono ricetta medica siano comunque prescritti da medici.

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