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OFFICINA ORTOPEDICA IN FARMACIA
E' mia intenzione rendere disponibile un locale interno della farmacia ad una officina ortopedica che svolge l'attività di produzione, anche su misura, di protesi ortopediche, convenzionata con le Asl. Oltre a concedere l'uso del locale, provvederei ad effettuare, per conto dell'azienda, il servizio di raccolta delle prenotazioni. Il locale da concedere in uso all'azienda è interno alla farmacia ma separato da quello adibito all'esercizio della farmacia.
La normativa preclude espressamente la comunicazione interna dei locali della farmacia con quelli dell'ambulatorio medico prevedendo inoltre che i medesimi abbiano entrate separate (art. 45, Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. 1706/1938). L'attività di operatori sanitari non medici, quale ad esempio quella del tecnico ortopedico, appare dunque esercitabile all'interno dei locali di una farmacia, anche comunicanti tra loro, purchè tale attività occupi spazi appositamente destinati e organizzati in modo da non intralciare la regolare erogazione del servizio farmaceutico. Per l'esercizio dell'attività di una officina ortopedica occorre verificare se il proprio comune in materia di igiene, ha emanato un regolamento apposito, nel qual caso occorre attenersi alle disposizioni ivi contenute, se esistenti. Occorre inoltre comunicare alla propria ASL, con invio di disegno planimetrico, che uno o più locali della farmacia sono destinati all'esercizio dell'attività ortopedica. I rapporti commerciali tra l'azienda e la farmacia che mette a disposizione i locali e raccoglie le prenotazioni, hanno carattere contrattuale e non toccano la normativa farmaceutica. I medesimi saranno messi a punto con la consulenza di un commercialista.