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02 maggio 2022
Richiesta

Una mia dipendente farmacista é vaccinata due volte. Prima di poter fare la terza dose si é ammalata di covid. Si trova attualmente quindi vaccinata due volte e poi guarita. Perché deve comunque fare il booster per non essere sospesa dal lavoro?
Perché non è in regola come tutti gli altri che vaccinati due volte e guariti ottengono il greenpass illimitato? Quali sono le motivazioni?
Perché viene richiesto un certificato di esonero dalla vaccinazione dopo la seconda dose, se lo Stato italiano con circolare non raccomanda la vaccinazione dopo la guarigione, se non trascorsi 120 giorni? Il certificato di esonero dalla vaccinazione per la mia dipendente é stato comunque redatto nonostante non esiste un esonero, perché dopo due vaccinazioni e guarigione non si tratta di un esonero, ma di una non raccomandazione alla vaccinazione.

Consulenza

Con riferimento alla richiesta in esame rappresento che le modifiche apportate nell’articolo 4, comma 3, del D.L. 44/2021 dal D.L. 172/2021 stabiliscono che gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali - che a tal fine sono state nominate responsabili del trattamento dei dati personali - avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale- DGC) eseguono la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito.
Di talchè, qualora, il soggetto in esame renderà la documentazione relativa all'omissione elaborata esclusivamente dal Medico di Medicina generale potrà non effettuare la dose di richiamo sino al termine che le permetterà di effettuarla.
La scadenza del 31 marzo 2022, prevista per il termine dello stato emergenziale, non rileva per le categorie obbligate alla vaccinazione quali i sanitari.
Sulle motivazioni, lascio alle interpretazioni dell'interssata atteso che si tratta di norme dello Stato e quindi da rispettare necessariamente.

Avv. Paolo Leopardi

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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