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01 aprile 2007
Richiesta

Visto il proliferare di siti internet, vorrei sapere se vi è una disciplina particolare per le farmacie.
E' prevista un'autorizzazione dell' Ordine? Per scontato , non si possono vendere le specialità medicinali, i presidi medici ecc.. Si possono, secondo Voi, vendere le tisane per es. e cosa dovrebbe comparire in etichetta? E le tisane composte?

Consulenza

L'art. 25 del Codice Deontologico del Farmacista (approvato dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2000) riporta : "Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell'OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali".
A tutt'oggi non sono state emanate disposizioni nazionali che regolano la creazione di siti internet delle farmacie né che regolino la vendita, tramite questo sistema, di medicinali e prodotti sanitari e salutistici. La norma contenuta nel codice deontologico (soprariportata) che vieta alle farmacie la vendita tramite internet di tutti i medicinali (con obbligo o senza obbligo di ricetta) appare superata per quel che riguarda i medicinali senza obbligo di prescrizione alla luce non solo del c.d. decreto Bersani (legge 248/06), ma anche della sentenza della Corte di giustizia europea dell'11 dicembre 2003 nel procedimento C-322/01 (Deutscher Apothe-kerverband/DocMorris NV).
In pratica si ritiene possibile la vendita tramite internet, da parte delle farmacie, dei medicinali senza obbligo di prescrizione. Non vi sono limitazioni per quel che riguarda i prodotti diversi dai medicinali (dispositivi medici, presidi medico-chirurgici, cosmetici, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti erboristici miscelati e/o confezionati dall'industria).
E' invece vietata la vendita tramite internet dei prodotti erboristici allestiti dal farmacista in farmacia. Tali prodotti possono rientrare nella categoria dei galenici officinali - e quindi dei medicinali - quando la formulazione è desunta dalle Farmacopee dei Paesi dell'Unione Europea. In base alla definizione di galenico officinale, data dal D.L.vo 219/2006, art. 3, comma 1, lettera b), tali medicinali devono essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia. La stessa cosa vale per i prodotti a base di ingredienti vegetali assimilabili agli alimenti che il farmacista allestisce in assenza di una precisa codifica di farmacopea benchè nel rigoroso rispetto delle NBP, in attesa di una specifica legislazione in materia e sulla scorta della circolare del Ministero della salute 5 dicembre 2002 (Prot. 600.12/AG.1/706) dove si precisa che tali prodotti sono vendibili esclusivamente alla sola clientela della farmacia con l'esclusione dai consueti canali commerciali.

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