Utifar
Medicinali umani ad uso veterinario
Un veterinario può prescrivere Intron A, (ricetta ripetibile limitativa) ad un cavallo?
Il medicinale Intron A (interferone α) è autorizzato per l'uso umano con regime di dispensazione di cui all'art. 93 del D.L.vo 219/2006: "Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti". Il D.L.vo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice comunitario dei medicinali veterinari) prevede la possibilità da parte del veterinario (vedi artt. 10 e 11) di utilizzare medicinali autorizzati per l'uso umano anche su animali: "Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animale non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato: a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale; b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile (art. 10, comma 1). L'art. 11 prevede invece l'uso in deroga di medicinali autorizzati per l'uso umano su animali destinati alla produzione di alimenti. L'art. 10 inoltre, al comma 2 prevede, in deroga a quanto disposto all'art. 11 citato, la possibilità di ricomprendere fra gli animali non destinati alla produzione di alimenti, quelli appartenenti alla famiglia degli equidi a condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano conformemente alla direttiva comunitaria. Detto questo, occorre valutare quanto contenuto al comma 6 dell'art. 84 del Codice, come modificato dal D.L.vo 24 luglio 2007, n. 143 (in vigore dal 20.9.2007) e del comma 7 dello stesso articolo. Il comma 6 così dispone: "Alle strutture veterinarie di cui al comma 1(*) per l'esclusivo impiego nell'attività clinica nelle strutture medesime, possono essere ceduti, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10, medicinali ad uso umano cedibili solo ad ospedali e case di cura, purché non esistano anche in confezioni cedibili al pubblico, e i medicinali prescrivibili solo da uno specialista ai sensi della normativa in materia di medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere impiegati, nei casi consentiti dall'articolo 10, nell'attività clinica all'interno della struttura medesima solo sotto il controllo del direttore sanitario che ne annota il carico e lo scarico nel registro di cui al comma 4, secondo le modalità ivi previste." (*) strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria Il comma 7 a sua volta prevede che: "L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6 (soprariportato), viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia nella quale venga precisato che si tratta di approvvigionamento di scorte. Una copia della stessa ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita." Per quanto riportato, il medicinale Intron A (interferone α), autorizzato per l'uso umano, può essere prescritto da medici veterinari operanti in strutture autorizzate all'esercizio dell'attività professionale veterinaria mediante ricetta non ripetibile in doppia copia recante intestazione della struttura, e annotazione che si tratta di approvvigionamento di scorte. Tale approvvigionamento avviene solo attraverso le farmacie aperte al pubblico e il farmacista è tenuto ad inviare la copia al servizio veterinario della azienda sanitaria.