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MASSAGGI IN FARMACIA
Chiediamo il vostro parere circa la possibilità che un professionista munito di diploma da massaggiatore possa svolgere questa attività all'interno di locali facenti parte della farmacia, ovviamente adeguati sotto il profilo urbanistico e sanitario e separati dagli altri.
Nel caso di specie dovrebbe trattarsi di massaggio di benessere dato che il “vero” massaggio curativo potrebbe essere praticato soltanto da un operatore con il titolo di fisioterapista (D.M. Sanità del 14/09/1994).
Premesso questo, ritengo che il diploma posto all’attenzione permetta i trattamenti praticati da un massaggiatore qualificato ai sensi dell’art. 99 del TULS, che inquadra la figura tra le (storiche) arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Questo profilo professionale, del resto, è riconosciuto anche dal Ministero della Salute, e sempre come operatore sanitario ausiliario (D.M. Salute e MEF del 17/05/2002).
Tuttavia, al di là di un riconoscimento generico della figura − e al pari di altri operatori sanitari “minori” − difetta una normativa che individui un percorso formativo definito ed uniforme, cosicchè in pratica ogni regione “fa da sé” nel prescrivere titoli professionali e formativi e così pure ogni comune.
Anche in questo caso, quindi, potranno essere i regolamenti comunali la guida più efficace per individuare sia i requisiti della persona alla quale verrebbe affidato lo svolgimento di questa attività che le dotazioni minime dei locali ove le sedute dovranno/potranno essere svolte, tenendo sempre presente che è la farmacia come tale ad assumersi la responsabilità sia verso la pubblica autorità che nei confronti dei clienti, rispettivamente per il possesso delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’attività stessa e per gli eventuali danni cagionati.
E una volta che sia tutto in regola per iniziare, sarà di norma sufficiente inviare la SCIA al comune competente con la nomina a preposto del responsabile del servizio.
Avv. Paolo Leopardi