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30 giugno 2008
Richiesta

Se il titolare che assume una farmacista con un contratto a tempo indeterminato omette di comunicare al servizio farmaceutico della Ausl di appartenenza l'inizio del rapporto di lavoro, in quali sanzioni incorre, e inoltre il farmacista assunto, dopo aver acquistato consapevolezza dell accaduto, come può rivendicare l'idoneità professionale maturata dopo due anni di lavoro? Può il titolare sanare questa lacuna?

Consulenza

Nel quesito appaiono due problematiche: la prima dovuta alla mancata comunicazione alla ASL dell'assunzione di un addetto all'esercizio farmaceutico di cui all'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 475/1968 (DPR 1275/1971) che ha sostituito l'art. 32 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico (R.D. 1706/1938): "Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora ASL) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso .... omissis ... "; la seconda dovuta alla mancata comunicazione alla ASL delle generalità del farmacista che ha iniziato praticantato ai fini dell'ottenimento dell'idoneità alla titolarità ex art. 12 commi 8, 9 e 10, Legge 475/1968 - che, in questo caso, è la stessa persona - Prevede infatti l'art. 12, legge 475/1968 nei commi citati: "8-Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente. 9-Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. 10-Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale." Se si considera che un contratto a tempo indeterminato presuppone una data di inizio fissata, appunto, dal contratto stesso si ritiene che entrambe le situazioni potrebbero essere sanate. Per quanto riguarda il praticantato si ritiene comunque che il titolare possa comunicarne l'inizio anche in un tempo successivo indicando la data indicata nel contratto di lavoro. Tuttavia la comunicazione deve avvenire entro i due anni dal momento che alla ASL spetta un eventuale controllo sul regolare svolgimento del praticantato. Considerando che non vi sono sanzioni per il mancato invio della comunicazione da parte del titolare, nè modalità di rivalsa nei suoi confronti da parte del praticante, qualora fossero già decorsi i due anni utili per l'ottenimento dell'idoneità alla titolarità, il farmacista titolare potrebbe comunque presentare all'Ufficio Farmaceutico della ASL una propria certificazione di corretto svolgimento della pratica professionale, anche sulla base del contratto di lavoro, richiedendone il riconoscimento. Si tratta comunque di valutazioni prettamente teoriche che debbono essere accolte dalla sua ASL. Per quanto riguarda la mancata comunicazione dell'addetto, ex art.12 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 475/1968 (DPR 1275/1971), si ritiene che la medesima potrebbe essere ritenuta quale irregolarità nello svolgimento del Servizio Farmaceutico, comportante una diffida a non incorrere più in tale illecito.

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