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17 giugno 2024
Richiesta

Alla luce della evoluzione normativa contenuta nel Ddl semplificazioni e delle norme già attuate da alcune regioni, è prevista la possibilità di utilizzare locali esterni alla farmacia per lo svolgimento delle attività previste dalla normativa con i requisiti adatti.
Nel merito, la Regione Sicilia ha già legiferato quanto riporto in allegato.
Nello specifico, chiedo:
- se nel locale esterno sia possibile inserire la cabina estetica, indicando i servizi da svolgere con l’ausilio dei professionisti specializzati (es. estetista, podologo, etc).
- se sia necessario produrre la SCIA in ogni caso, o se solo per alcune tipologie di trattamenti (es. corpo) o utilizzo di macchinari.

Consulenza

La domanda non è banale ed allo stato merita una risposta al condizionale.
Difatti, la possibilità di esercizio dell’attività di estetica all’interno delle farmacie è garantita dalla Legge 1/90 che, all’art. 7 comma 2, recita: “Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l’attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall’articolo 3. [...]”.
Potrebbe, quindi, rispondersi che nei locali separati ove la regolamentazione locale ha permesso l’erogazione dei servizi possa installarsi la cabina estetica previa presentazione di una cd SCIA (sempre obbligatoria).
Tuttavia, atteso che i servizi estetici non sono ricompresi tra quelli contenuti nella cd Farmacia dei servizi ed atteso che la richiamata L. 1/90 prevede che l’attività di estetica può svolgersi all’interno di imprese autorizzate alla vendita di prodotti estetici, la conclusione potrebbe essere diversa ovvero che l’attività di estetica è consentita alle farmacie nei locali di vendita e non nei locali separati.
Cosa diversa se i locali separati non vengano utilizzati nell’ambito della Farmacia dei servizi ma solo per la cabina estetica messa a disposizione di terzi per l’attività estetica con un contratto di locazione o con un contratto di utilizzo di spazi e servizi.
Sarà, quindi, utile verificare in sede locale così come sarà utile che lo si faccia in sede nazionale.
D’altronde le norme in materia sono poche e poco chiare e quasi sempre le norme locali hanno avuto impulso da contenziosi giurisdizionali.

Avv. Paolo Leopardi

vicks vaporub int 19.11
ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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