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01 aprile 2008
Richiesta

Abbiamo acquistato un locale sito di fronte la nostra farmacia, nel quale verrà aperto uno studio medico con quattro medici di base. Ora la domanda è questa, possiamo noi fare loro un regolare contratto di comodato gratuito senza incorrere nel comparaggio, o siamo costretti a fare un contratto di affitto con un canone congruo?

Consulenza

I medici non pagherebbero alcun canone???? Mi giunge nuova. Apro con goliardia, visto che oramai è prassi se non obbligo consolidato tutto ciò.
Il concedere in comodato degli studi a medici non costituisce reato di comparaggio. Il reato di comparaggio è un reato che impone il dolo e trova la sua ratio nel negozio illecito tra il medico o sanitario e gli interessati alla vendita del farmaco. Ne discende che il reato sussiste se si prova e dimostra che le parti con il patto abbiano tratto un'utilità promossa al solo scopo di agevolare la vendita del farmaco.
Detto ciò non ritengo che prefiguri illecito il concedere in comodato (fine a se stesso e scevro da altri "intenti specifici" ) degli spazi di proprietà del farmacista a studi medici.
Il comodato è essenzialmente gratuito, quando si stabilisce una controprestazione si realizza un contratto di locazione (Cass. 276/75).
Per il contratto di comodato di un immobile non è necessaria la forma scritta (Cass. 1083/81) e nel caso di specie dovrebbero essere sottoscritti tanti contratti quanti sono gli spazi utilizzati ,ovvero un unico contratto con tutti i medici se gli spazi sono utilizzati congiuntamente.
Il contratto di comodato, in forma scritta, è soggetto a registrazione, pari a 129,11 Euro (DPR 26.04.86, n°131, tariffa art. 5) e può essere senza determinazione di data, in questo caso si parla di comodato precario.
Il comodatario (i medici) è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante proprietario questi può esigere la restituzione immediata.
Se non è convenuto un termine, né questo risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.
In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile il giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione (Cass. 4921/88).
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

AFK
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