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01 ottobre 2008
Richiesta

Occupandomi della contabilità, mi ritrovo a dover compilare il modello UM04U. Vorrei una delucidazione sulla compilazione del rigo D50. Nell'importo dello sconto al SSN, devo considerare anche l'AIFA 09/02/2007 e lo sconto R.S.F. (ripiano spesa farmaceutica)? Nelle istruzioni non è specificato.

Consulenza

In assenza di specificazioni ulteriori, le istruzioni si limitano a contemperare per la compilazione del rigo d 50 dello studio di settore "l'importo dello sconto di cui al comma 40 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662". Articolo che si limita a contemplare lo sconto (ricavabile dalle distinte) che segue nella dicitura di testo: 1. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio Sanitario Nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico é superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento. Preciso che l'indicazione di tale voce in modo errato o tale da comprendere altre vociidi sconto contemplate nella richiesta di consulenza normalmente non modifica la risultanza dello studio.

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