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LIMITI TEMPORALI AL COMUNE PER L'APERTURA
Un comune della Regione Abruzzo ha prelazionato una farmacia resasi vacante alcuni mesi or sono. Il servizio farmaceutico regionale sostiene che non vi sono limiti temporali per la riapertura della stessa da parte del comune o di chi per esso, è vero?
L'art. 10, comma 4 della legge 475/1968, come modificata dalla legge 362/1991, prevede che "Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.". La normativa dispone quindi un limite di trenta giorni dall'atto di approvazione della giunta, per l'approvazione del bando di concorso per il posto da direttore, ma non prevede tempi entro i quali il concorso così bandito debba essere espletato. Non essendo però prevista la decadenza della prelazione qualora il bando non venga approvato, molti comuni attendono tempi anche lunghi per trovare la maniera di affidare la gestione della farmacia ad una società partecipata dal comune.