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01 aprile 2008
Richiesta

Desidererei sapere se, nella regione Toscana, è ancora obbligatorio il libretto sanitario, per i farmacisti che lavorano in farmacia.

Consulenza

Con legge regionale 12 maggio 2003, n. 24, (art. 1, commi 1 e 2) la Toscana ha abrogato l'obbligo del libretto sanitario anche per i farmacisti che esercitano in farmacia:
1. Il personale addetto alla preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari osserva le norme igieniche stabilite ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).
2. Il personale che esercita le attività di cui al comma 1 in Toscana non è tenuto ad acquisire il libretto di idoneità sanitaria previsto dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del TU delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
La validità della norma regionale sopra riportata, in relazione all'ipotesi di incostituzionalità avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n.162 del 26-5-2004 dalla quale si evince che: "... la complessa evoluzione normativa, anche se non ha prodotto l'abrogazione dell'art. 14 della legge n. 283 del 1962, ha sostanzialmente affiancato al preesistente sistema sulla disciplina igienica relativa alle sostanze alimentari un diverso sistema, di matrice europea, di garanzia sostanziale (e di controllo) sulle modalità di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari attuato mediante l'adozione di un nuovo modello di tutela dell'igiene degli alimenti, denominato "Sistema di controllo dei punti critici per l'analisi dei rischi (HACCP)", caratterizzato da un coinvolgimento attivo degli imprenditori e dei lavoratori interessati nella individuazione dei punti critici e nel loro controllo (anche sulla base di una idonea formazione), pur sempre sotto la vigilanza pubblica. ".

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