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04 ottobre 2013
Richiesta

Vorrei dei chiarimenti sulle società tra i professionisti iscritti in Albi ed Ordini, già introdotte con la L.n. 183 del 12/11/2011. Sono a conoscenza del fatto che con il decreto n.34 dell'8/02/2013 sono state approvate le norme per la costituzione delle STP

Consulenza

La normativa precedentemente in vigore prevedeva per le farmacie la possibilità di gestione o tramite società di persone o società cooperative, entrambe costituite da farmacisti abilitati. La normativa che disciplina il servizio farmaceutico trova fondamento nel principio, basato sulla concessione, che prevede un limite numerico della farmacia dipendente dalla popolazione dei comuni. La farmacia è quindi una struttura sanitaria il cui esercizio è affiato ad un titolare (ditta individuale) o ad una società di persone o cooperativa a responsabilità limitata (art. 7 legge 362/91). La responsabilità dell'esercizio è obbligatoriamente affidata ad un farmacista idoneo o ad una società nella quale tutti i soci possiedono il medesimo titolo. A differenza delle società professionali, cui lei fa riferimento, le farmacie sono contingentate e le forme di gestione espressamente limitate a quelle sopra citate. Non si tratta quindi dell'esercizio di una libera professione, come quella di avvocato, ingegnere, medico ecc, ma della gestione di un servizio pubblico. Ritengo pertanto che le norme da lei citate non siano applicabili all'esercizio di una farmacia.

Prof. Maurizio Cini

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