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LE RESPONSABILITA' DELL’INFERMIERE
Se un infermiere assunto da una farmacia compie, per errore, un danno fisico al cliente, chi è responsabile? Serve far compilare un modulo al paziente? Può essere utile ricorrere ad una assicurazione?
La responsabilità penale è sempre personale, tuttavia, se il danno produce danni la richiesta di risarcimento in sede civile potrà essere proposta sia verso il responsabile del fatto sia verso l’organizzatore e responsabile del servizio che, come noto, nella farmacia dei servizi e il titolare od il direttore.
Il consenso si deve sempre richiedere, si tratta del consenso al trattamento sanitario (da non confondere con il consenso al trattamento dei dati personali ai fini privacy) richiesto dalla Legge 219/2017.
Da ultimo certamente dovranno essere inseriti i servizi nell’assicurazione obbligatoria dei Farmacisti anche per i collaboratori.
Avv. Paolo Leopardi