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30 giugno 2008
Richiesta

In base alla legge qual è l'eventuale procedura da seguire per aprire in Toscana una proiezione?

Consulenza

La legge regione Toscana n. 36 del 28.6.07 (BUR n. 18, 2 luglio 2007) che ha in gran parte modificato la legge regionale 25.2.2000, n. 16, all'art. 5 (che sostituisce l'art. 17 della legge 16/2000), prevede l'istituzione di nuovi presidi farmaceutici definendoli "Proiezioni delle sedi farmaceutiche": "1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche "ex tempore". L'art. 5 della nuova legge regionale prevede ai commi successivi le motivazioni e le modalità di istituzione da parte della giunta regionale di cui all'art. 13, comma 1, lettera b): comma 2: "Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l'istituzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004 n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69." comma 3: "Il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica ove è istituito il presidio di cui al comma 1. Se al comma 2 la norma prevede un nucleo abitativo non inferiore a 1000 abitanti, al comma 6 dispone una deroga: "In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interessata l'apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.". La procedura per l'eventuale istituzione della "proiezione" inizia, quindi, da un accordo tra farmacista interessato e Sindaco che è l'autorità che la norma individua come proponente la "proiezione", in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità.

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