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30 giugno 2008
Richiesta

Un podologo diplomato mi ha chiesto se possiamo allestire preparazioni a base di gentamicina e altre a base di acido salicilico 5% in tubetti da 30 g circa, che consegnerà personalmente in modo gratuito alla fine del trattamento podologico ai pazienti, in modo da proseguire la terapia a domicilio. In caso affermativo, come devo preparare l'etichetta? Devo richiedere la prescrizione?

Consulenza

1 Riguardo la Gentamicina, ti riporto una formulazione presente nella Farmacopea Britannica (BP):
Gentamicina crema (BP)
Formulazione:
Gentamicina solfato: 0,05 g
Macrogol cetostearile etere crema(*) 49,95 g
(*) 100 g di macrogol cetostearile etere crema contengono: macrogol cetostearile etere 6 g; alcool cetostearilico 24 g; vaselina bianca 50 g, paraffina liquida 20 g.
Preparazione
Incorporare la gentamicina solfato a porzioni nella macrogol cetostearile etere crema mescolando sino a completa omogeneizzazione.
Categoria terapeutica: antibiotico.
La gentamicina è un aminoglicoside ad azione antibiotica ed in quanto tale rientra nell'elenco dei prodotti che il farmacista può vendere in seguito a presentazione di ricetta medica di tipo ripetibile (Tabella 4, Farmacopea Ufficiale)
2 Per i preparati con acido salicilico in Farmacopea Ufficiale XI ed. è riportata la seguente formulazione:
Acido salicilico unguento al %% (FU XI)
Formulazione
Acido salicilico 1,5 g
Vaselina bianca q.b. a 30 g
Preparazione
Stemperare l'acido salicilico nella minima quantità di paraffina liquida; aggiungere vaselina fino a completa omogeneizzazione.
Categoria Terapeutica: antisettico, cheratolitico.
L'acido salicilico non necessita di ricetta medica per la dispensazione.
Per quanto riguarda la compilazione dell'etichetta, hai la possibilità di applicare o le NBP integrali previste dalla F.U. o le procedure previste dal D.M. del 18/11/03 (come conferma il Ministero della Salute con il D.M. del 22/06/05):
- il paragrafo 9 della sezione delle "Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia" in Farmacopea Ufficiale XI ed, è quello specifico per l'etichettatura e riporta l'obbligo del farmacista di indicare in etichetta la composizione quali quantitativa dei principi attivi e quella qualitativa di tutti gli eccipienti impiegati;
- l'articolo 10 del D.M. del 18/11/2003 sulle "Norme di buona preparazione semplificate per l'allestimento in farmacia di medicinali non sterili in scala ridotta" prevede l'obbligo di indicare in etichetta la composizione quali quantitativa della preparazione e quindi sia dei principi attivi che degli eccipienti.
Tali preparati non possono essere consegnati ai pazienti direttamente dal podologo (diplomato), poiché la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti, delle specialità farmaceutiche e delle specialità da banco è permessa ai soli farmacisti nelle strutture autorizzate.

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