Logo di Utifar
16 aprile 2025
Richiesta

Una collega ha conseguito una seconda laurea in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione oltre a quella in Farmacia, e ha superato l’esame di Stato per l’abilitazione in Biologia. Può  svolgere l’attività di consulenza nutrizionale ai pazienti della farmacia, tenuto conto del vuoto normativo e non riferito in maniera specifica e a titolo esemplificativo alla mera elaborazione di una “dieta per la perdita di peso” ma ad una relazione che tenda a educare il paziente sotto il profilo nutrizionale?

Consulenza

L’attività di consulenza è permessa al farmacista specializzato. Per il resto, ancora oggi ulteriori attività non sono permesse.
Il Ministero, richiamando quanto già dettato dall’art. 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) ossia che: “Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila“, rispondeva a quesiti similari con la conferma della incompatibilità nell’esercizio contemporaneo delle professioni di farmacista e di biologo. 
Tale divieto, trova la sua ragion d’essere, soprattutto dopo l’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n.3, che ha inserito il biologo tra le professioni sanitarie, sotto l’Alta vigilanza del Ministero della Salute.
Non è, invece, precluso né dalla giurisprudenza né dalla burocrazia il c.d. cumulo oggettivo, ovvero l’esercizio in farmacia – da parte di un “non farmacista” e con il rispetto delle prescritte autorizzazioni e/o altre formalità previste da norme regionali e/o comunali (in un locale separato e con adeguati e ulteriori accorgimenti) – di una o più professioni sanitarie, fermo, beninteso, che non deve comunque trattarsi di sanitari “prescrittori”.
Avv. Paolo Leopardi

metarecod marzo
PAVIS
medybox
Registrati alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere le ultime novità e aggiornamenti dal nostro team.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri