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21 maggio 2013
Richiesta

Vorrei conoscere le disposizioni per la concessione di autorizzazione all’apertura di laboratorio cosmetico, sia a livello nazionale che, eventualmente, a livello regionale.

Consulenza

L’11 luglio 2013 entrerà in vigore integralmente il Regolamento CE 1223/2009 del 30 novembre 2009 in materia di prodotti cosmetici. Si ricorda che i regolamenti comunitari sono testi normativi che, a differenza delle direttive (che devono essere recepite in diritto interno mediante apposito atto normativo), entrano in vigore immediatamente in tutti i paesi dell’Unione Europea al momento della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Il citato Regolamento, è entrato in vigore l’11 gennaio 2010, secondo una “scaletta” di scadenze, l’ultima delle quali prevede la completa vigenza a partire dal prossimo 11 luglio. Di conseguenza si prevede un imminente provvedimento di legge nazionale per l’abrogazione di tutta o di buona parte della legge 713/86 cioè della vecchia legge cosmetici. La Legge 713/86 indicava una specifica procedura per la notifica della produzione di prodotti cosmetici: chi produceva o confezionava in proprio e/o per conto terzi prodotti cosmetici doveva trasmettere, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività, notifica per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della Salute (art. 10, par. 5 - Legge 713/86). Prescriveva inoltre che “la produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo” (art. 10, par. 1 - Legge 713/86). Con l’entrata in vigore del Regolamento la notifica viene ora inoltrata a livello centralizzato europeo mediante invio telematico. Per quanto riguarda produzione e confezionamento dei cosmetici il Regolamento riconduce tutto al rispetto delle norme di buone fabbricazione (GMP – Good Manufacturing Practise) UNI EN ISO 22716:2008 “Cosmetici e Pratiche di buona fabbricazione (GMP): Linee Guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione”. Il Regolamento introduce poi una nuova figura professionale: la “persona responsabile”. Con questa figura si è voluto concentrare in un unico soggetto le precedenti figure del “produttore”, del “direttore tecnico” e del “valutatore della sicurezza”. Su questo soggetto incombono così tutte le responsabilità inerenti i prodotti immessi sul mercato. Può essere “persona responsabile”: a) il fabbricante; b) l’importatore da paesi extra-CE; c) il distributore, qualora commercializzi il prodotto con il proprio nome o apporti modifiche sostanziali al prodotto che potrebbe, così, non essere più conforme alle norme di sicurezza. La nuova disciplina non esclude inoltre che la persona responsabile sia un soggetto diverso dal fabbricante o dall’importatore, purché venga designato mediante un mandato scritto e sia stabilito all’interno dell’Unione europea. Con la notifica europea, il prodotto è immediatamente commercializzabile su tutto il territorio comunitario. La notifica deve essere effettuata tramite il CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) il cui manuale utente, di ben 227 pagine, può essere scaricato al seguente indirizzo internet: http:// ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_it.pdf Si legga per completezza l’articolo in materia di cosmetici pubblicato nello scorso numero di Nuovo Collegamento

Prof. Maurizio Cini

AFK
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