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Laboratori esterni
Quali sono le norme che regolano l'apertura di un laboratorio per preparazioni galeniche da dispensare presso farmacie, parafarmacie e erboristerie? Tali prodotti possono essere personalizzati da farmacie acquirenti oppure essere di composizione comune a tutte ed essere rimarcati dalle farmacie acquirenti.
Non è possibile allestire, in un laboratorio che non sia di una farmacia, preparazioni galeniche per conto di farmacie, come pure eseguire galenici in una farmacia per altre farmacie. Un laboratorio che non sia di una farmacia può allestire galenici officinali (gli unici possibili sono le “Preparazioni farmaceutiche specifiche” della F.U. XII) ma necessita di preventiva autorizzazione ministeriale quale officina farmaceutica ed ogni singolo prodotto deve avere ottenuto una specifica Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC). Le NBP, F.U. XII al § Contratti esterni, pagina 1425, prevedono la possibilità per le farmacie, di avvalersi di strutture professionali esterne per svolgere, fuori dalla farmacia, solo i controlli di qualità richiesti, sottoforma di contratto. Le NBP prevedono inoltre, allo stesso paragrafo, che nel caso in cui la farmacia aperta al pubblico, pur dotata di adeguato laboratorio, non possieda le attrezzature necessarie per eseguire una specifica preparazione e/o forma farmaceutica, deve fornire indicazioni sulle farmacie più vicine attrezzate per eseguire la specifica preparazione richiesta.