Utifar
La zona per i servizi
Sono in procinto di attrezzare un angolo della zona servizi per fare le analisi del sangue. Vorrei sapere se ci sono degli obblighi di legge per quanto riguarda il tipo di mobilio da usare, se è obbligatorio avere un lavandino attiguo, come e dove gettare momentaneamente i rifiuti e quanto tempo è possibile conservarli prima della distruzione tramite ditte autorizzate, e ogni altra eventuale incombenza che possiate sfuggerirmi.
La normativa farmaceutica non dà indicazioni su come debba essere allestito il corner o il locale della farmacia da destinare alle autoanalisi. E' pertanto rimessa alla valutazione del farmacista salvo specifiche disposizioni comunali in materia (se esistenti) la dotazione di tale angolo attrezzato che, a parere dello scrivente deve perlomeno comprendere un lavandino e comunque una disposizione tale da consentire la privacy dei pazienti.Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da autoanalisi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Allegato I, D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179), devono essere raccolti in farmacia in appositi contenitori speciali, generalmente forniti dalle aziende che si occupano del conferimento. I tempi di attesa prima del ritiro (deposito temporaneo) sono in relazione alla quantità accumulate che, in una farmacia risultano essere esigue: "... il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri." (art. 8. comma 3, DPR 254/2003).