Utifar
La valutazione del rischio chimico
Gradirei avere delucidazioni e suggerimenti in merito alla valutazione del rischio chimico ai sensi del DLgs 81/08, in particolare modo rispetto agli articoli specifici che riguardano l' attività galenica. La mia farmacia ha un organigramma aziendale superiore ai 10 dipendenti e, pertanto, non può effettuare alcuna dubbia e/o fittizia autocertificazione ed in più la ditta che segue il mio Piano di Sicurezza Aziendale mi ha consigliato vivamente di procedere alla valutazione del rischio chimico durante l'attività galenica di laboratorio. Ho interpellato il funzionario dirigente dell'Ufficio Farmaceutico, preposto anche alle ispezioni in farmacia, che mi ha riferito di non essere al corrente di alcun obbligo di attestazione di valutazione rischio chimico in un laboratorio di farmacia privata. La farmacia esegue delle preparazioni estemporanee in base alle prescrizioni mediche ricevute e, pertanto, le sostanze chimiche ad interesse farmacologico, anche pericolose e/o tossiche, possono essere acquistate a misura ed ad hoc, solo per eseguire una determinata preparazione e possono anche non essere presenti in laboratorio al momento della compilazione del documento valutazione rischio chimico. Inoltre, il mio personale obbligatoriamente adotta norme comportamentali di sicurezza ed utilizza mezzi di protezione individuali all'interno del laboratorio e sotto cappa, ma effettivamente a volte si effettuano preparazioni es. ad uso topico, tipo crema a base di permetrina allo 5% o crema di nitroglicerina allo 0,2%, che utilizzano sostanze pericolose e/o tossiche. Insomma questo ennesimo pseudo obbligo, se reale, mi costrigerà a depennare dal laboratorio tutte quelle sostanze a rischio, nonché rifiutare le prescrizioni contenenti sostanze pericolose e/o tossiche onde evitare ulteriori balzelli burocratici ed economici nonchè eventuali rischi legali.
Il quesito da Lei sottopostoci apre uno scenario di notevole interesse, ma anche di preoccupazione per l'attività galenica svolta in tutte le farmacie indipendentemente dal numero dei dipendenti. Non vi è dubbio infatti che il decreto legislativo n. 81 del 2008, che sostituisce di fatto il precedente 626, coinvolge anche la farmacia. Nel frattempo però l'applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto è stata differita al prossimo 16 maggio 2009 dalla legge 27.2.2009, n. 14.
In attesa di un approfondimento sulla reale portata delle nuove norme che, si ribadisce, interessa tutte le farmacie, si suggerisce di non prendere affrettate decisioni in quanto sul problema dovranno prendere posizione anche le organizzazioni rappresentative della farmacia.
Ci riserviamo, in ogni caso, di informarla appena sarà concluso l'approfondimento che stiamo avviando.