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La tassazione della plusvalenza
Qual è il trattamento fiscale della plusvalenza da vendita di farmacia, per una farmacia che non ha eseguito prelevamenti di utili durante il corso dell'anno? Sarebbe possibile, optando per il trattamento di tassazione ordinaria chiedere che l'avviamento venga tassato con l'aliquota fissa del 27% che si applica all'utile netto dell'anno?
L'art. 1, commi da 40 a 42, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 contiene importanti ed interessanti novità in materia di tassazione delle persone fisiche imprenditori. Uno degli aspetti più rilevanti è l'oggetto della tassazione separata, il cui ambito applicativo è limitato alla quota di utili non distribuiti, ossia accantonati a riserva, mentre gli eventuali utili distribuiti o prelevati dall'imprenditore sono soggetti in ogni caso alla tassazione ordinaria progressiva in base agli scaglioni Irpef. Emerge, quindi, l'intenzione di premiare con la tassazione al 27,5% solo gli utili destinati ad essere utilizzati per capitalizzare le imprese, essendo il beneficio vincolato alla condizione essenziale che i redditi permangano acquisiti al patrimonio dell'azienda. La tassazione separata proporzionale al 27,5% è infatti condizionata, secondo il comma 40, al fatto che i redditi prodotti, ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo; imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. Immagino che i ricavi derivanti dalla cessione della farmacia siano poi distribuiti e non lasciati in un'impresa che tra l'altro non esisterà più, quindi nel momento del loro prelievo scatterà l'irpef ordinaria. Ne discende la assoluta convenienza della tassazione separata e non di quella al 27,5%.