Utifar
La scontistica degli equivalenti
Vorrei sapere a quale scontistica deve fare riferimento l’acquisto diretto dei farmaci equivalenti.
Come sappiamo, le quote minime della “filiera” sul prezzo al pubblico dei farmaci sono state distribuite in questo modo:
per l’industria nella misura del 58,65%;
per i grossisti nella misura del 3%;
per le farmacie nella misura del 30,35%.
Sui farmaci equivalenti (c.d. “generici”) una ulteriore quota - pari all’8% del margine dell’industria - può essere ridistribuita tra grossisti e farmacie in base alla libera contrattazione tra gli operatori del settore. Le percentuali in argomento – ad eccezione di quest’ultimo 8% - devono ritenersi vincolanti, tenuto sempre ben presente che sono previste [una previsione peraltro molto… astratta] specifiche sanzioni per chi trasgredisce. Quindi, in definitiva, in caso di acquisto di farmaci equivalenti direttamente dall’industria lo sconto massimo che la farmacia può ottenere per legge è quello del 41,35% (30,35% + 3% + 8%) e da lì non si scappa. Questo limite, però, viene comunemente eluso stipulando con il fornitore accordi commerciali per i quali il farmacista si impegna a promuovere il prodotto attraverso l’esposizione “privilegiata” nelle scaffalature e/o nelle vetrine delle confezioni stesse e/o di altro materiale pubblicitario o, ancora, pubblicizzando il marchio sul proprio sito web. Tuttavia, vi suggeriremmo di percorrere innanzitutto, e fino in fondo, la “retta via” dello sconto e, solo qualora le condizioni commerciali che siamo riusciti a “strappare” al nostro fornitore superino il massimo concedibile (come detto, il 41,35%), ricorrere a queste forme di collaborazione per aggiudicarci la differenza.
SEDIVA