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04 febbraio 2010
Richiesta

Sono una farmacista associata in partecipazione di capitale con farmacia gestita sotto forma di ditta individuale. Dal momento che la tassazione per l'associato di capitale è molto penalizzante, stiamo valutando di costituire una sas conferendo la ditta individuale. Mi è stato detto che c'è la possibilità di rivalutare l'avviamento e pagare un'imposta sostitutiva che nel tempo porta ad ottenere significativi risparmi d'imposta

Consulenza

Vi sono due possibilità per rivalutare l'avviamento in sede di conferimento di una farmacia in società: quella "ordinaria", prevista dall'art. 176 comma 2-ter del TUIR e il regime "speciale" previsto dall'art. 15 commi 10-12 del decreto legge 185/2008 (c.d. decreto anticrisi).

In entrambi i casi è consentito "riallineare i valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie, tra le quali per l'appunto, quella del "conferimento di azienda". Nell'entità dell'imposta sostitutiva, nella modalità di pagamento e nella decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione di riallineamento, risiedono le principali differenze tra le due ipotesi rivalutative riconosciute dalle citate norme.  La disposizione del TUIR prevede tre diverse aliquote (12%, 14% e 16%), con riferimento a diversi scaglioni di maggiore valore di immobilizzazioni "affrancate", con pagamento dell'imposta sostitutiva ad aliquota unica del 16% dovuta in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Per ciò che concerne la decorrenza degli effetti fiscali, occorre distinguere due differenti considerazioni:

  • il momento a decorrere dal quale assume valenza fiscale l'opzione di riallineamento in caso di operazioni "realizzative" aventi ad oggetto i beni affrancati;
  • il momento a decorrere dal quale assume valenza fiscale il valore di avviamento rivalutato ed i tempi di deduzione della quota d'ammortamento in seguito all'opzione di riallineamento.

Per l'identificazione del primo, il decreto "anticrisi" rinvia all'art. 176 comma 2-ter del TUIR, prevedendo pertanto il medesimo trattamento in entrambi i casi: i maggiori valori affrancati assumono rilevanza, ai fini della determinazione della plus/minusvalenza, a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio della facoltà (c.d. periodo di sorveglianza).

Nell'identificazione del momento di decorrenza della rivalutazione ai fini del calcolo della quota d'ammortamento, si osserva viceversa un diverso trattamento tra le due ipotesi rivalutative, giustificato dalle diverse aliquote di imposta sostitutiva applicabili.

Ebbene, avvalendosi delle disposizioni del decreto "anticrisi" il maggiore valore dell'avviamento è riconosciuto fiscalmente e la deduzione della relativa quota di ammortamento "può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva", mentre la rivalutazione adottata ai sensi del TUIR determina la deducibilità della quota nei modi ordinari, ossia in misura non superiore ad un diciottesimo. Quanto sin qui enunciato in merito alla rivalutazione ed agli effetti della medesima ai fini della determinazione della plus/minusvalenza, è esclusivamente riferibile al trasferimento dell'azienda. Nessuna rilevanza fiscale assume invece la rivalutazione in ipotesi di cessione delle quote (in qualunque momento realizzata) successivamente al conferimento, la cui tassazione opera in ogni caso al pari di una cessione di quote qualificata, concorrendo alla determinazione del reddito imponibile del cedente nella misura del 49,72% della plusvalenza realizzata.

Per completezza vale tuttavia la pena di ricordare che, con l'operazione di conferimento di azienda in società, si realizza a tutti gli effetti un trasferimento della titolarità della licenza di esercizio della farmacia con conseguente vincolo triennale ad una ulteriore e successiva alienazione della medesima

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