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LA RIMOZIONE DEL TATUAGGIO
Vorrei sapere sei togliere i tatuaggi è un atto medico. Lo può fare un infermiere laureato con l’attrezzatura di riferimento?
Per la rimozione di un tatuaggio, chiarisce una recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV, n. 28174 del 23.6.20 e’ necessario ricorrere all’intervento di un medico, al quale è demandata la scelta della tecnica da seguire per raggiungere l’obiettivo; una delle tecniche idonee è, secondo quanto si legge nella sentenza, quella del laser, mentre non è corretto l’utilizzo di tecniche quali la luce pulsata.
L’attività di tatuaggio si sostanzia nell’inoculazione di pigmenti con microaghi nel derma: il tatuaggio è visibile attraverso lo strato più superficiale della pelle che è l’epidermide, ma il pigmento colorato risiede nel derma, che è il secondo strato della cute e che ha cellule più stabili dell’epidermide e, per tale proprietà, mantiene nel tempo la colorazione inoculata.
Se ne desume che, per rimuovere un tatuaggio non sia, dunque, sufficiente operare a livello dell’epidermide, essendo necessario incidere il derma, mediante escissione del tratto tatuato, ovvero comunque raggiungerne gli strati profondi, ove si preferisca evitare l’esito cicatriziale, mediante le più moderne tecniche del Laser Q-Switched e dei Pico Laser. Secondo la citata decisione, si tratta in entrambi i casi di atti tipicamente medici in ragione dell’invasività organica del mezzo da utilizzare, vuoi per i suoi effetti dolorifici, vuoi per gli elevati margini di rischio, tanto da dover essere praticato con intervento anestesiologico e previo espresso consenso informato del singolo paziente.
Ritengo quindi che anche le tecniche indicate se valide debbano essere poste in essere da un medico.
Avv. Paolo Leopardi