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LA RICETTA STRANIERA
è possibile erogare a pagamento un farmaco, in questo caso il Gonal, che richiede ricetta limitativa, a fronte di una ricetta spagnola, prescritta da una clinica privata? Oppure posso erogare il farmaco solo se prescritto da un medico italiano?
VALIDITà RICETTE STRANIERE - LA SITUAZIONE NORMATIVA
La Direttiva 2011/24 relativa ai diritti dei pazienti allassistenza sanitaria transfrontaliera (recepita in Italia con D.Lgs. n.38/2014) prevede un reciproco riconoscimento delle ricette allinterno dellUE, grazie alladozione di un modello di ricetta europea (anche in modalità elettronica) da utilizzare per i pazienti che si recano allestero. Tuttavia non è stato previsto un unico modello in tutta Europa ma è compito degli Stati membri adottare un proprio modello di ricetta per i pazienti che devono recarsi temporaneamente all’estero. Tuttavia, il nostro Paese, non ha mai approvato tale modello di ricetta pur se il Ministero della Salute lo avrebbe dovuto adottare tramite Decreto entro il 4 Giugno 2014. A parte l’inadempienza del nostro Governo, secondo l’esperienza maturata in questi 5 anni, il sistema non si è rilevato particolarmente efficace. Ciò in considerazione del fatto che, come detto, ad ogni Stato membro venne richiesto di adottare un modello di ricetta valida al di fuori dei propri confini nazionali senza però prevedere alcuna forma di coordinamento tra Stati e di divulgazione di tali modelli alle farmacie. In tal modo si è impedito di fatto alle farmacie di poter riconoscere i vari modelli nazionali e di fugare ogni dubbio sulla eventuale non autenticità delle ricette presentate da pazienti europei.
LEGITTIMITA DELLA SPEDIZIONE DI RICETTE PROVENIENTI DA PAESI STRANIERI - LIMITI
In Italia la spedizione è legittima per le ricette che provengono dagli altri 26 Paesi dellUnione Europea e dai Paesi della cosiddetta Area Economica Europea - EEA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). La Svizzera, che ormai non fa più parte della c.d. EEA ma regola da tempo i suoi rapporti con lUE attraverso specifici accordi bilaterali, non ha più uno specifico accordo con l'UE che garantisce la validità di una ricetta svizzera sul territorio italiano. Come riportato dal portale "Your Europe", la Svizzera non è più obbligata ad accettare ricette provenienti dai paesi UE.
Tuttavia, la legittimità di una ricetta compilata da un medico dellUE non significa che qualsiasi tipo di ricetta sia spedibile: il farmacista non è obbligato a spedire il farmaco se nutre ragionevoli dubbi sullautenticità della prescrizione o se, la ricetta contiene prescrizioni di medicinali stupefacenti soggetti a prescrizione medica speciale, di cui all’art. 90 del D.lgs. n.219/2006.
Secondo le norme europee vi sarebbe anche la possibilità di rifiutare l’erogazione di un farmaco per ragioni etiche. Tuttavia, l’utilizzo di una locuzione normativa piuttosto nebulosa ha di fatto rimandato la concreta applicazione di tale principio a ulteriori disposizioni normative che il legislatore italiano aveva identificato in linee guida che il Ministero della Salute avrebbe dovuto approvare. Tali linee guida non sono mai venute alla luce.
ELEMENTI PER CONSIDERARE VALIDA UNA RICETTA DI UN PAESE UE
In considerazione del fatto che è risultato impossibile fornire alle farmacie italiane uno specimen di tutti i modelli di ricetta approvati dagli altri Paesi UE, ciò al fine di spazzare via ogni dubbio sulla legittimità delle ricette non italiane presentate in farmacia, si consiglia alle farmacie di controllare se la ricetta presentata dal paziente europeo abbia tutti i seguenti elementi considerati obbligatori dal Legislatore europeo:
a) cognome e nome del paziente; b) sua data di nascita; c) identificazione del prescrittore [cognome e nome, qualifica professionale, dati di contatto diretto (indirizzo mail, telefono, fax), indirizzo professionale (compresa l’indicazione dello Stato membro ove esercita la professione), firma (scritta o digitale secondo la forma della ricetta)]; d) identificazione del farmaco [DCI o nome commerciale, formulazione farmaceutica (compresse, soluzione, etc.), quantità, dosaggio e posologia].
Avv. Paolo Leopardi