Utifar
La responsabilità del registro stupefacenti
Ho dato le dimissioni all'attuale datore, con cui non corre più buon sangue, che pretende che io firmi il registro stupefacenti da me tenuto finora, affinché io sia responsabile della situazione fino all' ultimo giorno.
L'art. 11 della legge 475/1968, come sostituito dall'art. 11 della legge 362/1991, prevede che il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. La responsabilità del regolare esercizio, tra cui rientra la responsabilità della regolare tenuta del registro di entrata-uscita stupefacenti, può essere delegata, solamente nelle situazioni in cui si renda indispensabile la sostituzione temporanea del titolare (o del direttore) della farmacia, con altro farmacista iscritto all'albo, enunciati all'art. 11, comma 2, della legge 362/1991 (infermità, gravi motivi di famiglia, ferie, eccetera). Di conseguenza la semplice compilazione del registro stupefacenti da parte di un collaboratore non può in alcun caso configurarne la responsabilità della regolare tenuta. L'eventuale apposizione della firma del collaboratore sul registro, come assunzione di responsabilità, non ha pertanto, alcun valore.