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La prescrizione di un medicinale uso umano destinato ad un animale da compagnia

15 dicembre 2010
Richiesta

Nel n. 6/2010 di Collegamento a pag 60 il Prof. Maurizio Cini risponde a un quesito sulla conservazione delle ricette RNR con prescrizione farmaci uso umano "in deroga" per animali da compagnia. Vorrei ricevere chiarimenti circa i tempi di conservazione della ricetta.

Consulenza

La frase della risposta a quesito pubblicato su Nuovo Collegamento 6/2010 che crea perplessità è la seguente: “...trattandosi di ipotesi diversa da quella di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), n. 1, che riguarda la prescrizione di medicinale autorizzato per l’uso umano quando destinato ad animale da compagnia, nel qual caso la conservazione è di cinque anni.”. Per cercare di chiarirne il significato si riporta il percorso normativo. L’aggiornamento alla Farmacopea Ufficiale XII (D.M. 26.2.2010) prevede nell’ultima nota alla Tabella 5 che le ricette veterinarie non ripetibili di cui ai punti 18 e 19 della stessa Tabella 5, devono essere conservate per sei mesi.

Vediamo che al punto 18 sono ricompresi:

1) medicinali veterinari indicati (autorizzati) per animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo per i quali non è richiesta la ricetta in triplice copia;

2) medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata;

3) medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura: “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medici veterinaria non ripetibile”.

Mentre al punto 19 sono ricompresi:

“i medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dall’art. 10 del D.L.vo 193/2006 e successive modifiche ed intergrazioni”.

L’art. 10 del D.L.vo 193/2006, richiamato al punto 19 prevede testualmente:
Art. 10. Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animale non destinate alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale;
b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a):
1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile;
2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso nella stessa specie o in altra specie per l'affezione in questione, o per un'altra affezione;
c) in mancanza dei medicinali di cui alla lettera b),
con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.

2. In deroga a quanto disposto all'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l'animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano conformemente alla normativa comunitaria.

L’art. 71, comma 4 del D.L.vo 193/2006 prevede che:
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, gli obblighi di registrazione sono assolti per la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, mediante il trattenimento della stessa e, per la ricetta medico-veterinaria ripetibile, mediante il suo trattenimento al termine del periodo di validità; la ricetta medico-veterinaria non ripetibile, limitatamente all'ipotesi di prescrizione agli animali da compagnia, e ad esclusione dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), n. 1), deve essere conservata per sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio. Si noti che l’esclusione della conservazione per sei mesi, trattandosi di ricetta non ripetibile, conduce all’ipotesi di conservazione per 5 anni, l’unico caso indicato all’art. 10, comma 1, lettera b), numero 1) e cioè : un medicinale autorizzato per l'uso umano. Vi è pertanto incongruenza tra quanto riporta la Tabella 5 F.U. XII e quanto riportato nella normativa in materia di medicinali veterinari (D.L.vo 193/2006). Considerando la gerarchia delle fonti normative, un decreto legislativo prevale su un decreto ministeriale (nella fattispecie quello relativo al contenuto della F.U. XII).

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