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15 marzo 2021
Richiesta

Vorrei sapere se una farmacista il cui coniuge è risultato positivo al Covid-19 può continuare l'attività in farmacia, oppure se deve sospenderla soltanto in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al tampone.

Consulenza

La FOFI, in una recente circolare, ricapitola tutte le misure valide per farmacie e parafarmacie contenute nelle normative aggiornated al Dpcm del 3 novembre 2020.
In particolare, da parte della Fofi viene ricordato che “prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrebbe essere rilevata la temperatura corporea del personale” e anche eventualmente nel caso di comparsa di sintomatologie riconducibile al Covid-19. In caso di “temperatura superiore ai 37,5 non dovrà essere consentita la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere immediatamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto soccorso”.
A sua volta “il lavoratore comunica la situazione al proprio medico di medicina generale, che stabilisce i giorni di assenza”.
Il certificato inviato all'Inps contiene la motivazione della richiesta e la diagnosi. Nel caso la certificazione della malattia contenga anche il codice Covid-19, il lavoratore è segnalato dal medico alla propria Asl per l'avvio della gestione del malato. Superato il periodo di malattia in assenza di ulteriori sintomi è il medico di Medicina generale che pone termine al periodo di malattia.
In ogni caso, “la sanificazione dei locali è obbligatoria e immediata in caso di esiti positivi di lavoratori. è fortemente raccomandata comunque la sua periodicità con una frequenza di almeno 1 volta ogni 10-15gg, in funzione della tipologia e delle modalità di esecuzione”.
In generale, oltre a “igienizzazione e pulizia quotidiana”, anche “l'areazione dei locali è una parte importante del biocontenimento. E' necessario favorire quanto più possibile la stessa durante il normale orario di lavoro”.
Da parte del lavoratore, a ogni modo, viene raccomandato il rispetto del “distanziamento sociale con il cliente-utente”, ma anche “interpersonale di almeno 1 metro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche nelle fasi operative extra lavoro (per esempio riunioni, pausa pranzo, e così via)”.
Per quanto riguarda la gestione dei casi accertati, della quarantena - di persone sane per la durata del periodo di incubazione - e dell'isolamento - di casi di documentata infezione -, il riferimento più recente è la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020.
In particolare, in caso di positività occorre distinguere tre situazioni: se il tampone è positivo e il soggetto è asintomatico, “il rientro in comunità avviene dopo un periodo di «almeno 10 giorni dalla comparsa della positività” ma con “esecuzione di test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)”. Nel caso, invece, di soggetto sintomatico, il “rientro in comunità avviene dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”.
Ci sono poi i casi positivi a lungo termine, cioè coloro che, pur non presentando più i sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-CoV-2: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie in caso di fragilità.

Avv. Paolo Leopardi

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