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31 gennaio 2018
Richiesta

Abbiamo in farmacia un buon reparto di galenica e siamo sicuri che, se fosse obbligatorio applicare pienamente la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico di medicinali, dovremmo necessariamente aggiornare “di colpo” verso l’alto e di parecchio i prezzi attualmente praticati. Il risultato sarebbe quello di vederci in pratica “fuori mercato” per gran parte delle preparazioni. Ma il punto è: possiamo ritenerci obbligati ad applicare la nuova tariffa?

Consulenza

Con il D.M. Salute del 22/09/2017 (GU n. 250 del 25/10/2017) - in vigore dal 9 novembre u.s. -  sono stati aggiornati dopo ben 25 anni gli onorari professionali e i costi delle preparazioni medicinali.  In particolare, e cogliamo l’occasione per rammentarlo, la tariffa si applica alle preparazioni magistrali e officinali eseguite ex tempore e integralmente in farmacia, ma non alle formule medicinali eseguite in multipli. Rispetto alla precedente, la nuova remunerazione è strutturata - come certamente avrete tutti rilevato - in modo da valorizzare l’attività di preparatore del farmacista e quindi la componente squisitamente professionale nella complessiva realizzazione del prodotto finale. Tuttavia – complice anche la distanza di un quarto di secolo dalla precedente – la nuova tariffa fa compiere ai prezzi attualmente praticati per molte preparazioni un autentico “balzo verso l’alto” tanto da rendere i prodotti interessati praticamente invendibili, come segnalato nel quesito. Una circolare della FOFI di recente emanazione ha però opportunamente ricordato – e si tratta di una conclusione ricavabile direttamente dalle norme in vigore, come del resto abbiamo più volte osservato in questa Rubrica nel periodo immediatamente successivo al decreto Crescitalia - che anche sul prezzo finale dei prodotti magistrali è consentito praticare sconti come già accade per gli altri medicinali autorizzati. L’art. 11, comma 6, del D.L. 1/2012, diventato comma 8 nella legge di conversione n. 27/2012, autorizza infatti le farmacie e le “parafarmacie” a praticare sconti su tutti i prodotti e su tutti i medicinali pagati direttamente dai clienti purché (art. 32, comma 4, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011) alle medesime condizioni per tutti gli acquirenti, non essendo pertanto consentiti ribassi “personalizzati” e/o promozioni dirette alla fidelizzazione di particolari clienti. Infine, come (tuttora) previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006 (il c.d. “decreto Bersani”), sulle preparazioni – e così naturalmente anche sulle specialità - sono vietati concorsi, operazioni a premio e vendite sottocosto. La nuova remunerazione fissa quindi il compenso massimo del farmacista per la preparazione dei magistrali, come d’altra parte chiarito nell’art. 10 dello stesso D.M. introduttivo (“I prezzi determinati in base al presente decreto non possono essere incrementati in alcun caso”), ma non inibisce la pratica di prezzi inferiori, corrispondenti cioè a quelli nel concreto realisticamente praticabili per l’attuale rispettivo loro mercato, ferme peraltro le condizioni appena ricordate.
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