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23 luglio 2016
Richiesta

Desidererei sapere se è stato definitivamente chiarito se la revisione della pianta organica delle farmacie è di competenza della

Giunta Comunale o del Consiglio Comunale e se l’eventuale delibera comunale deve essere ratificata dalla Regione come avveniva prima della “Legge Monti”.

Consulenza

 E’ ormai consolidata la Giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito di competenza della Giunta Comunale a provvedere

alla revisione delle piante organiche delle farmacie. Viceversa, appare ancora controverso se occorra l’intervento della

Regione per la revisione delle piante organiche delle farmacie. L’ultima giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato è per l’ipotesi favorevole all’autonomia Comunale ma un’ultima sentenza del TAR Lecce (n. 617 del 14 aprile 2016) afferma il contrario dando nuova luce alla tesi della Corte Costituzionale resa con la sentenza n. 255 del 31 dicembre 2013 secondo la quale spetterebbe alla Regione la titolarità del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie e del provvedimento finale mentre al Comune spetterebbe il solo procedimento d’individuare le zone di pertinenza delle farmacie.

Sinora detta decisione è rimasta “isolata” e, comunque, non recepita dal Consiglio di Stato nelle sue ultime decisioni, ma

ormai poche sono le certezze in materia e non ci sarebbe da stupirsi per un ulteriore cambiamento dell’orientamento del

Consiglio di Stato.

Avv. Paolo Leopardi

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ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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