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16 marzo 2011
Richiesta

Sono in possesso di un’auto per la quale usufruisco delle detrazioni fiscali previste dall’uso promiscuo della stessa. Avendo ottenuto la gestione di un dispensario annuale in un comune distante dal mio, tanto che il dipendente incaricato della gestione percorre quotidianamente all’incirca cento chilometri, vorrei sapere se è possibile, acquistando altra auto o autocarro da adibire esclusivamente a tale attività, detrarre fiscalmente, ed in quale misura, i costi di acquisto, gestione, manutenzione di tale ulteriore mezzo.

Consulenza

I limiti alla deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto sono indicati all’art. 164 del Testo unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986). Nel caso delle autovetture è ammessa attualmente la deducibilità del 40% del costo sostenuto per l’acquisto, senza tener conto della parte di costo eccedente la quota massima prevista di 18.075,99 € e delle spese di gestione (carburanti, manutenzioni etc.). Si ricorda che per le imprese (come la farmacia), fermo rimanendo il principio di inerenza all’attività aziendale, la norma non prevede un limite al numero degli autoveicoli utilizzati, come accade invece con i professionisti per i quali è previsto il limite di un solo automezzo. Per gli autocarri, invece, la norma sopracitata del TUIR non dispone alcun limite alla deducibilità dei costi. Si sottolinea, tuttavia, che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell’articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha individuato parametri di mezzi immatricolati come autocarri che, ai fini tributari, sono considerati autovetture, con conseguente indeducibilità di parte dei costi sostenuti nei limiti sopra indicati. Si tratta dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, hanno contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
- codice di carrozzeria F0 (Effe 0);
- quattro o più posti per passeggeri;
- un rapporto tra la potenza del motore (kw) e la portata (P) del veicolo (ottenuta quale differenza
tra la massa complessiva e la tara espressa in tonnellate) uguale o superiore a 180.

Si ribadisce, comunque, il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate secondo il quale l’autocarro può essere considerato come bene strumentale e dunque fruire dell’integrale deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell’integrale detraibilità ai fini Iva - a condizione che sia effettivamente ed esclusivamente utilizzato per l’attività d’impresa, nel rispetto del requisito di inerenza. In sostanza, per considerare l’autocarro strumentale, deve trattarsi di un veicolo “senza il quale l’attività stessa non può essere esercitata”. Occorre che esso svolga una funzione direttamente correlata all’attività d’impresa esercitata e – come detto – sia effettivamente necessario per il suo svolgimento.

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ABOCA NOVEMBRE METARECOD
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