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19 marzo 2014
Richiesta

 

Vorrei un chiarimento sulla deducibilità e sui relativi importi, delle donazioni, erogazioni liberali e beneficienza a Onlus, Parrocchie, Associazioni Sportive, Pro Loco ecc. sia a titolo persona fisica che come azienda farmacia.

Consulenza

L’attuale normativa prevede, per molte tipologie di erogazioni liberali, dei benefici fiscali se effettuate a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale. Tali agevolazioni possono assumere sia la forma di onere detraibile che deducibile. Alcune di queste agevolazioni possono interessare direttamente il reddito prodotto dall’impresa. Qualunque sia la natura dell’onere (detraibilità o deducibilità), dello stesso si deve tener conto in sede di dichiarazione dei redditi, secondo il principio di cassa ovvero avuto riguardo al momento del pagamento. Vista la numerosità delle agevolazioni non è possibile procedere, in tale sede, a una loro puntuale elencazione; a tal fine può risultare particolarmente utile la guida edita dall’Agenzia delle Entrate disponibile sul sito istituzionale della stessa. Però si ritiene utile ricordare che la cessione gratuita da parte di una farmacia, e a favore di una On- lus, di prodotti farmaceutici destinati all’eliminazione dal commercio, non concorre alla formazione di ricavi e che, ai fini iva, costituisce operazione esente. Viene, tuttavia, richiesto il rispetto di alcune formalità:a) farmacia deve comunicare preventivamente, tramite raccomandata a.r., all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, la singola cessione; b) l’Onlus deve rilasciare una dichiarazione, che dovrà essere conservata dalla farmacia, nella quale attesta l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l’effettivo utilizzo diretto. La mancanza di tale dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio fiscale; c) la farmacia deve annotare nei registri iva o in apposito prospetto, le quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; adempimento da porre in essere entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.

 

Studio Brunello

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