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15 giugno 2010
Richiesta

Ho trovato un volantino di un collega che pubblicizza la consegna a domicilio di farmaci e prodotti farmaceutici; “per i farmaci con obbligo di prescrizione la farmacia offre il servizio gratuito di prelievo ricetta e successiva consegna del farmaco in poche ore”. è possibile effettuare una consegna a domicilio di farmaci (con o senza prescrizione medica)? E se è possibile qual è la modalità prevista?

Consulenza

La consegna a domicilio di medicinali è un servizio che può essere erogato dalle farmacie (anche a pagamento) che deve avvenire secondo le previsioni dell’art. 28 del Codice Deontologico: “1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale. 2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali”. Pertanto, l’atto professionale deve avvenire all’interno della farmacia, i medicinali da consegnare sono inseriti in involucri che garantiscano la riservatezza del paziente (art. 36) e accompagnati dalle opportune avvertenze (art. 12 “Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti)” . Inoltre occorre garantire, durante il trasporto, il mantenimento della corretta temperatura di conservazione indicata sulle confezioni. Il problema si pone sul come giungano in farmacia le ricette. Possono essere consegnate dal paziente stesso oppure da un suo incaricato. L’incaricato è la persona liberamente scelta dal paziente per questa incombenza e nulla vieta che possa essere anche l’addetto di una farmacia. La “libera scelta della farmacia” è un principio affermato nel Codice (art. 11: “Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini), sancito dall’art. 15 della legge 475/1968 e dalla Convenzione col Ssn. Il Codice tratta anche dell’“accaparramento delle ricette” (art. 15) dove si dispone che “Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere”. Quanto alle modalità pubblicitarie, attuate in questo caso mediante volantini che reclamizzano un servizio erogato dalla farmacia, sia che essi siano resi disponibili all’interno della farmacia o distribuiti nelle cassette della posta, sono consentite purché i medesimi siano redatti nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini. (art. 20, comma 4). è (infatti) conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati (art. 20, comma 5).

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