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La commissione bancaria sull'affidato
Il mio c/c è affidato e la banca ha applicato una commissione del 2% sulla somma affidata a titolo di "Spesa per servizio affidamento conto" calcolata per 90 giorni a trimestre. Posso chiedere la restituzione degli importi trattenuti? (Adesso in seguito a mie vivaci proteste, mi hanno concesso di pagare lo 0,1% ).
L’art. 2-bis del DL 185/2008 ha previsto la nullità della “commissione massimo scoperto” nel caso in cui il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o anche superiore ai 30 giorni in caso di utilizzi in assenza di fido. Le banche sono immediatamente ricorse al riparo sostituendo sostanzialmente la CMS con nuovi oneri, come ad esempio la commissione sull’affidato. Innanzitutto è bene sottolineare che qualsiasi commissione o spesa che gli Istituti di credito vorranno applicare alla propria clientela dovrà essere contenuta nel contratto di conto corrente e/o affidamento che ciascuna persona fisica o giuridica andrà a sottoscrivere. La commissione sull’affidamento è valida, pertanto, se l’accordo è stato formalizzato in forma scritta e la somma di denaro prevista a favore della banca è stata fissata in misura omnicomprensiva, determinata in misura proporzionale all’importo ed alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e comunque in misura pari o inferiore allo 0,5% per trimestre. Ricordiamo che tale soglia è stata prevista successivamente, integrando le disposizione originariamente previste con l’art.2, comma 2, del D.L. 78/2009, allo scopo di “accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto”. L’Arbitro Bancario e Finanziario si è pronunciato in merito alle disposizioni in materia di commissione di massimo scoperto (CMS) e nuovi oneri sostitutivi della stessa. In particolare, è legittima la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte degli intermediari, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 2-bis del D.L. 185/2008. Tuttavia, nel caso in cui le nuove commissioni sostitutive della CMS non rispettino i nuovi e più rigorosi criteri previsti dalla legge, le commissioni introdotte sono nulle e i relativi addebiti devono essere restituiti al cliente. Il fatto che dopo le Sue proteste la banca abbia sensibilmente diminuito la percentuale della commissione fa capire come tale oneri bancari, che incidono sulla redditività della Sua farmacia, devono essere costantemente monitorati confrontando, nel caso si rendesse necessario, preventivi di spesa proposti da altri istituti bancari concorrenti.