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L’IVA NEI SERVIZI DI AUTOANALISI
In caso di autoanalisi o servizi in farmacia (come per esempio l'utilizzo di macchine concesse a noleggio), all'atto dell'emissione di fattura deve essere applicata l'Iva? Desidero inoltre sapere se, per quanto riguarda un servizio di magnetoterapia, posso offrire tale servizio ai clienti senza l'ausilio di un consulente abilitato e se può essere inquadrato in un servizio di autoanalisi o di noleggio di macchinari.
Con l’istituzione della Farmacia dei Servizi, di cui alla L.69/2009 e successivi decreti attuativi, in particolare il D. Lgs. 153/2009 definisce le attività di prestazioni professionali e i servizi di primo e secondo livello erogabili in farmacia.
All’art.1, comma 2, lett. a, punto 4 sono citate le prestazioni professionali messa a disposizione di operatori sociosanitari, di infermieri e di fisioterapisti presso le farmacie e a domicilio del paziente; all’art.1, comma 2, lett. d, sono descritti i servizi diagnostici di secondo livello rivolti ai singoli assistiti e all’art.1, comma 2, lett. e, sono citate le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo.
All’uopo, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.128 del 20 dicembre 2011, ha affrontato il tema della rilevanza ai fini Iva delle prestazioni rese da personale sanitario all’interno delle Farmacie (infermieri e fisioterapisti) chiarendo come, ai sensi dell’art.10, comma 18 del DPR 633/1972, siano da considerarsi esenti sia le prestazioni effettuate da professionisti sanitari a favore delle Farmacie sia le prestazioni rese dalle Farmacie nei confronti dei propri pazienti. Pertanto, sono da considerarsi esente Iva le prestazioni di autoanalisi di cui all’art.1, comma 2, lett. e dei servizi diagnostici di secondo livello (Holter pressorio, Holter ECG, ECG, Spirometria, Saturazione emoglobinica arteriosa e misurazione della pressione arteriosa). La normativa fiscale prevede, quale certificazione fiscale ordinariamente indicata per tale tipologia di prestazioni, l’emissione della fattura indicando la dicitura di esenzione Iva ai sensi dell’art. 10, n. 18 del DPR n. 633/1972.
Tengo a precisare che tutte le altre attività e prestazioni di servizio rese dalle farmacie e non rientranti nel D.Lgs. 153/2009 sono assoggettate a Iva. In riferimento al servizio di magnetoterapia la stessa rientrerebbe nelle attività dei centri di fisioterapia ed andrebbe seguito da un fisioterapista, in alternativa è possibile optare per il noleggio dell’apparecchiatura o l’uso come auto trattamento. Anche queste prestazioni sono assoggettate a Iva se eseguite in forma di noleggio o auto trattamento; viceversa se sono eseguite da un fisioterapista nell’ambito delle attività della Farmacia dei Servizi possono essere erogate con esenzione Iva.
Rocco Carbone